Codice Civile
Art. 1925 — Riscatto e riduzione della polizza
Art. 1925. (Riscatto e riduzione della polizza). Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l'assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione dell'assicurazione.
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