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Codice Civile

Art. 1912 — Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari

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Art. 1912. (Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari). Salvo patto contrario, l'assicuratore non e' obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.

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