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Art. 1899 — Durata dell'assicurazione

ELI /it/codice-civile/art/1899parte di Codice Civile
Art. 1899. (Durata dell'assicurazione). L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Se questa supera i dieci anni, le parti, trascorso il decennio e nonostante patto contrario, hanno facolta' di recedere dal contratto, con preavviso di sei mesi, che puo' darsi anche mediante raccomandata. Il contratto puo' essere tacitamente prorogato una o piu' volte, ma ciascuna proroga tacita non puo' avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

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