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Art. 189 — Permuta e vendita. Impiego del prezzo

ELI /it/codice-civile/art/189parte di Codice Civile
Art. 189. (Permuta e vendita. Impiego del prezzo). Se e' autorizzata la permuta di beni dotali, il bene ricevuto in permuta diviene dotale, ed e' dotale anche l'eventuale supplemento in danaro, che si deve come tale impiegare. Si deve, parimenti impiegare come dotale il prezzo ricavato dalla vendita di beni dotali, autorizzata per motivi di evidente utilita'. In ambedue i casi il tribunale provvede a che il prezzo sia impiegato nel modo da esso stabilito.

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