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Art. 1882 — Nozione

ELI /it/codice-civile/art/1882parte di Codice Civile
Art. 1882. (Nozione). L'assicurazione e' il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

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