Codice Civile
Art. 1866 — Esercizio del riscatto
Art. 1866. (Esercizio del riscatto). Il riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria si effettua mediante il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell'interesse legale. Le modalita' del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.
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