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Art. 1858 — Nozione

ELI /it/codice-civile/art/1858parte di Codice Civile
Art. 1858. (Nozione). Lo sconto e' il contratto col quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso.

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