Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1855
Codice Civile

Art. 1855 — Operazione a tempo indeterminato

ELI /it/codice-civile/art/1855parte di Codice Civile
Art. 1855. (Operazione a tempo indeterminato). Se l'operazione regolata in conto corrente e' a tempo indeterminato, ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1854 Art. 1856 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.