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Art. 1852 — Disposizione da parte del correntista

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Art. 1852. (Disposizione da parte del correntista). Qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista puo' disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.

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