Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1832
Codice Civile

Art. 1832 — Approvazione del conto

ELI /it/codice-civile/art/1832parte di Codice Civile
Art. 1832. (Approvazione del conto). L'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro s'intende approvato, se non e' contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che puo' ritenersi congruo secondo le circostanze. L'approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni. L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1831 Art. 1833 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.