Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1830
Codice Civile

Art. 1830 — Sequestro o pignoramento del saldo

ELI /it/codice-civile/art/1830parte di Codice Civile
Art. 1830. (Sequestro o pignoramento del saldo). Se il creditore di un correntista ha sequestrato o pignorato l'eventuale saldo del conto spettante al suo debitore, l'altro correntista non puo', con nuove rimesse, pregiudicare le ragioni del creditore. Non si considerano nuove rimesse quelle fatte in dipendenza di diritti sorti prima del sequestro o del pignoramento. Il correntista presso cui e' stato eseguito il sequestro o il pignoramento deve darne notizia all'altro. Ciascuno di essi puo' recedere dal contratto.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1829 Art. 1831 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.