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Art. 1824 — Crediti esclusi dal conto corrente

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Art. 1824. (Crediti esclusi dal conto corrente). Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di compensazione. Qualora il contratto intervenga tra imprenditori, s'intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese.

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