Codice Civile
Art. 1822 — Promessa di mutuo
Art. 1822. (Promessa di mutuo). Chi ha promesso di dare a mutuo puo' rifiutare l'adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie.
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