Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1822
Codice Civile

Art. 1822 — Promessa di mutuo

ELI /it/codice-civile/art/1822parte di Codice Civile
Art. 1822. (Promessa di mutuo). Chi ha promesso di dare a mutuo puo' rifiutare l'adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1821 Art. 1823 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.