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Codice Civile

Art. 1812 — Danni al comodatario per vizi della cosa

ELI /it/codice-civile/art/1812parte di Codice Civile
Art. 1812. (Danni al comodatario per vizi della cosa). Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante e' tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.

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