Codice Civile
Art. 181 — Interessi e frutti della dote
Art. 181. (Interessi e frutti della dote). Coloro che hanno costituito la dote prima del matrimonio devono, salvo patto contrario, corrispondere gli interessi, se si tratta di dote in danaro, o altrimenti render conto dei frutti prodotti, dal giorno del matrimonio, quantunque sia stata pattuita una dilazione per il pagamento o per la consegna.
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