Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1808
Codice Civile

Art. 1808 — Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie

ELI /it/codice-civile/art/1808parte di Codice Civile
Art. 1808. (Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie). Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli pero' ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1807 Art. 1809 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.