Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1789
Codice Civile

Art. 1789 — Vendita delle cose depositate

ELI /it/codice-civile/art/1789parte di Codice Civile
Art. 1789. (Vendita delle cose depositate). I magazzini generali, previo avviso al depositante, possono procedere alla vendita delle merci, quando, al termine del contratto, le merci non sono ritirate o non e' rinnovato il deposito, ovvero, trattandosi di deposito a tempo indeterminato, quando e' decorso un anno dalla data del deposito, e in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento. Per la vendita si osservano le modalita' stabilite dall'art. 1515. Il ricavato della vendita, dedotte le spese e quanto altro spetta ai magazzini generali, deve essere tenuto a disposizione degli aventi diritto.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1788 Art. 1790 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.