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Art. 1781 — Diritti del depositario

ELI /it/codice-civile/art/1781parte di Codice Civile
Art. 1781. (Diritti del depositario). Il depositante e' obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito.

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