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Art. 1776 — Obblighi dell'erede del depositario

ELI /it/codice-civile/art/1776parte di Codice Civile
Art. 1776. (Obblighi dell'erede del depositario). L'erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, e' obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non e' stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell'alienante.

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