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Art. 1764 — Sanzioni

ELI /it/codice-civile/art/1764parte di Codice Civile
Art. 1764. (Sanzioni). Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'art. 1760 e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquemila. Nei casi piu' gravi puo' essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi. Alle stesse pene e' soggetto il mediatore che presta la sua attivita' nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacita'.

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