Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1760
Codice Civile

Art. 1760 — Obblighi del mediatore professionale

ELI /it/codice-civile/art/1760parte di Codice Civile
Art. 1760. (Obblighi del mediatore professionale). Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve: 1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione, finche' sussista la possibilita' di controversia, sull'identita' della merce; 2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero; 3) annotare su apposito libro gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1759 Art. 1761 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.