Codice Civile
Art. 1749 — Mancata esecuzione del contratto
Art. 1749. (Mancata esecuzione del contratto). La provvigione spetta all'agente anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dalle norme corporative, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equita'.
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