Codice Civile
Art. 1743 — Diritto di esclusiva
Art. 1743. (Diritto di esclusiva). Il preponente non puo' valersi contemporaneamente di piu' agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attivita', ne' l'agente puo' assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di piu' imprese in concorrenza tra loro.
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