Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1737
Codice Civile

Art. 1737 — Nozione

ELI /it/codice-civile/art/1737parte di Codice Civile
Art. 1737. (Nozione). Il contratto di spedizione e' un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1736 Art. 1738 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.