Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1713
Codice Civile

Art. 1713 — Obbligo di rendiconto

ELI /it/codice-civile/art/1713parte di Codice Civile
Art. 1713. (Obbligo di rendiconto). Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto cio' che ha ricevuto a causa del mandato. La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1712 Art. 1714 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.