Codice Civile
Art. 1713 — Obbligo di rendiconto
Art. 1713. (Obbligo di rendiconto). Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto cio' che ha ricevuto a causa del mandato. La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.
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