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Art. 1709 — Presunzione di onerosita'

ELI /it/codice-civile/art/1709parte di Codice Civile
Art. 1709. (Presunzione di onerosita'). Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non e' stabilita dalle parti, e' determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza e' determinata dal giudice.

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