Codice Civile
Art. 1702 — Riscossione dei crediti da parte dell'ultimo vettore
Art. 1702. (Riscossione dei crediti da parte dell'ultimo vettore). L'ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti che nascono dal contratto di trasporto e per l'esercizio del privilegio sulle cose trasportate. Se egli omette tale riscossione o l'esercizio del privilegio, e' responsabile verso i vettori precedenti per le somme loro dovute, salva l'azione contro il destinatario.
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