Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1702
Codice Civile

Art. 1702 — Riscossione dei crediti da parte dell'ultimo vettore

ELI /it/codice-civile/art/1702parte di Codice Civile
Art. 1702. (Riscossione dei crediti da parte dell'ultimo vettore). L'ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti che nascono dal contratto di trasporto e per l'esercizio del privilegio sulle cose trasportate. Se egli omette tale riscossione o l'esercizio del privilegio, e' responsabile verso i vettori precedenti per le somme loro dovute, salva l'azione contro il destinatario.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1701 Art. 1703 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.