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Art. 1677 — Prestazione continuativa o periodica di servizi

ELI /it/codice-civile/art/1677parte di Codice Civile
Art. 1677. (Prestazione continuativa o periodica di servizi). Se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione.

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