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Art. 1673 — Perimento o deterioramento della cosa

ELI /it/codice-civile/art/1673parte di Codice Civile
Art. 1673. (Perimento o deterioramento della cosa). Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o e' deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla, il perimento o il deterioramento e' a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia. Se la materia e' stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell'opera e' a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto e' a carico dell'appaltatore.

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