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Codice Civile

Art. 1667 — Difformita' e vizi dell'opera

ELI /it/codice-civile/art/1667parte di Codice Civile
Art. 1667. (Difformita' e vizi dell'opera). L'appaltatore e' tenuto alla garanzia per le difformita' e i vizi dell'opera. La garanzia non e' dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformita' o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purche', in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformita' o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non e' necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformita' o i vizi o se li ha occultati. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento puo' sempre far valere la garanzia, purche' le difformita' o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.

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