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Codice Civile

Art. 1663 — Denuncia dei difetti della materia

ELI /it/codice-civile/art/1663parte di Codice Civile
Art. 1663. (Denuncia dei difetti della materia). L'appaltatore e' tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.

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