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Art. 1659 — Variazioni concordate del progetto

ELI /it/codice-civile/art/1659parte di Codice Civile
Art. 1659. (Variazioni concordate del progetto). L'appaltatore non puo' apportare variazioni alle modalita' convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate. L'autorizzazione si deve provare per iscritto. Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera e' stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.

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