Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1657
Codice Civile

Art. 1657 — Determinazione del corrispettivo

ELI /it/codice-civile/art/1657parte di Codice Civile
Art. 1657. (Determinazione del corrispettivo). Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo ne' hanno stabilito il modo di determinarla, essa e' calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, e' determinata dal giudice.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1656 Art. 1658 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.