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Art. 1647 — Nozione

ELI /it/codice-civile/art/1647parte di Codice Civile
Art. 1647. (Nozione). Quando l'affitto ha per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono, sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati dalle norme corporative.

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