Codice Civile
Art. 1641 — Scorte vive
Art. 1641. (Scorte vive). Quando il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione del fondo, e' stato in tutto o in parte fornito dal locatore, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti, salve le norme corporative o i patti diversi.
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