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Codice Civile

Art. 1638 — Espropriazione per pubblico interesse

ELI /it/codice-civile/art/1638parte di Codice Civile
Art. 1638. (Espropriazione per pubblico interesse). In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato, l'affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d'indennita' a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto.

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