Codice Civile
Art. 1636 — Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali
Art. 1636. (Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali). Se l'affitto ha la durata di un solo anno, e si e' verificata la perdita per caso fortuito di almeno la meta' dei frutti, l'affittuario puo' essere esonerato dal pagamento di una parte del fitto, in misura non superiore alla meta'.
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