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Art. 1628 — Durata minima dell'affitto

ELI /it/codice-civile/art/1628parte di Codice Civile
Art. 1628. (Durata minima dell'affitto). Se le norme corporative stabiliscono un periodo minimo di durata del contratto, l'affitto di un fondo rustico stipulato per una durata inferiore si estende al periodo minimo cosi' stabilito.

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