Codice Civile
Art. 1620 — Incremento della produttivita' della cosa
Art. 1620. (Incremento della produttivita' della cosa). L'affittuario puo' prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purche' esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all'interesse della produzione.
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