Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1617
Codice Civile

Art. 1617 — Obblighi del locatore

ELI /it/codice-civile/art/1617parte di Codice Civile
Art. 1617. (Obblighi del locatore). Il locatore e' tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze, in istato da servire all'uso e alla produzione a cui e' destinata.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1616 Art. 1618 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.