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Art. 1608 — Garanzie per il pagamento della pigione

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Art. 1608. (Garanzie per il pagamento della pigione). Nelle locazioni di case non mobiliate l'inquilino puo' essere licenziato se non fornisce la casa di mobili sufficienti o non presta altre garanzie idonee ad assicurare il pagamento della pigione.

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