Codice Civile
Art. 1608 — Garanzie per il pagamento della pigione
Art. 1608. (Garanzie per il pagamento della pigione). Nelle locazioni di case non mobiliate l'inquilino puo' essere licenziato se non fornisce la casa di mobili sufficienti o non presta altre garanzie idonee ad assicurare il pagamento della pigione.
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