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Codice Civile

Art. 1594 — Sublocazione o cessione della locazione

ELI /it/codice-civile/art/1594parte di Codice Civile
Art. 1594. (Sublocazione o cessione della locazione). Il conduttore, salvo patto contrario, ha facolta' di sublocare la cosa locatagli, ma non puo' cedere il contratto senza il consenso del locatore. Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi.

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