Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1583
Codice Civile

Art. 1583 — Mancato godimento per riparazioni urgenti

ELI /it/codice-civile/art/1583parte di Codice Civile
Art. 1583. (Mancato godimento per riparazioni urgenti). Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del godimento di parte della cosa locata.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1582 Art. 1584 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.