Codice Civile
Art. 1575 — Obbligazioni principali del locatore
Art. 1575. (Obbligazioni principali del locatore). Il locatore deve: 1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione; 2) mantenerla in stato da servire all'uso convenuto; 3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione.
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