Codice Civile
Art. 157 — Cessazione degli effetti della separazione
Art. 157. (Cessazione degli effetti della separazione). I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione con un'espressa dichiarazione o col fatto della coabitazione, senza che sia necessario l'intervento dell'autorita' giudiziaria.
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