Codice Civile
Art. 1565 — Sospensione della somministrazione
Art. 1565. (Sospensione della somministrazione). Se la parte che ha diritto alla somministrazione e' inadempiente e l'inadempimento e' di lieve entita', il somministrante non puo' sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso.
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