Codice Civile
Art. 1562 — Pagamento del prezzo
Art. 1562. (Pagamento del prezzo). Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo e' corrisposto all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse. Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo e' pagato secondo le scadenze d'uso.
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