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Art. 1558 — Disponibilita' delle cose

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Art. 1558. (Disponibilita' delle cose). Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finche' non ne sia stato pagato il prezzo. Colui che ha consegnato le cose non puo' disporne fino a che non gli siano restituite.

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