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Art. 1530 — Pagamento contro documenti a mezzo di banca

ELI /it/codice-civile/art/1530parte di Codice Civile
Art. 1530. (Pagamento contro documenti a mezzo di banca). Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca, il venditore non puo' rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca stessa e constatato all'atto della presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi. La banca che ha confermato il credito al venditore puo' opporgli solo le eccezioni derivanti dall'incompletezza o irregolarita' dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito.

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