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Codice Civile

Art. 1527 — Consegna

ELI /it/codice-civile/art/1527parte di Codice Civile
Art. 1527. (Consegna). Nella vendita su documenti, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi.

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